IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
  Visto  il  regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18
maggio 1942, n. 1369;
  Visto  l'articolo  181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto  dall'articolo  10  della  legge  18  agosto 2000, n. 248,
recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare,
i commi 3, 4, e 6;
  Sentita   la   Societa'  italiana  degli  autori  e  degli  editori
(S.I.A.E.);
  Sentite le associazioni di categoria interessate;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

                             A d o t t a
il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  ai  sensi dell'articolo
181-bis  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, come modificato dalla
legge  18  agosto  2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno,
ivi   comprese   le   dichiarazioni  identificative  sostitutive  del
contrassegno  medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del
medesimo  articolo  181-bis  prodotti  successivamente all'entrata in
vigore della medesima legge, nonche' la collocazione e i tempi per il
suo  rilascio  da  parte della Societa' italiana degli autori e degli
editori (S.I.A.E.).
  2.  Sono  legittimamente  circolanti,  ai sensi del citato articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro
la  data  di  entrata  in  vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248,
purche'   conformi   alla   legislazione  previgente  in  materia  di
contrassegno e di tutela del diritto d'autore.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione  competente  ai  sensi  dell'art.  10,
          comma   3,   del   testo  unico  delle  disposizioni  sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
              -  Il  testo  dell'art.  181-bis  della legge 22 aprile
          1941, n. 633, e' riportato nelle note alle premesse.

          Note alle premesse:
              -  La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione
          del  diritto  d'autore  e  di altri diritti connessi al suo
          esercizio"  e'  stata  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          16 luglio 1941, n. 166.
              -  Il  regio  decreto  18 maggio 1942, n. 1369, recante
          "Approvazione  del regolamento per l'esecuzione della legge
          22 aprile  1941,  n.  633, per la protezione del diritto di
          autore  e  di  altri  diritti connessi al suo esercizio" e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 dicembre 1942, n.
          286.
              - La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme
          di  tutela  del  diritto  di  autore"  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206.
              -  Il  testo  dell'art.  181-bis  della legge 22 aprile
          1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
          2000, n. 248, e' il seguente:
              "Art.  181-bis.  -  1.  Ai  sensi  dell'art. 181 e agli
          effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa'
          italiana  degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.)  appone un
          contrassegno  su  ogni  supporto  contenente  programmi per
          elaboratore   o   multimediali  nonche'  su  ogni  supporto
          contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la
          fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate
          nell'art.   1,  primo  comma,  destinati  ad  essere  posti
          comunque  in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
          fine  di  lucro.  Analogo  sistema tecnico per il controllo
          delle   riproduzioni  di  cui  all'art.  68  potra'  essere
          adottato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  sulla  base  di  accordi  tra  la  S.I.A.E. e le
          associazioni delle categorie interessate.
              2.  Il  contrassegno  e' apposto sui supporti di cui ai
          comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle
          opere   dell'ingegno,  previa  attestazione  da  parte  del
          richiedente   dell'assolvimento  degli  obblighi  derivanti
          dalla   normativa   sul  diritto  d'autore  e  sui  diritti
          connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica,
          anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai
          fini dell'apposizione.
              3.   Fermo   restando   l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi   ai  diritti  di  cui  alla  presente  legge,  il
          contrassegno,  secondo  modalita'  e nelle ipotesi previste
          nel  regolamento  di  cui  al  comma  4, che tiene conto di
          apposite   convenzioni  stipulate  tra  la  S.I.A.E.  e  le
          categorie interessate, puo' non essere apposto sui supporti
          contenenti   programmi  per  elaboratore  disciplinati  dal
          decreto  legislativo  29 dicembre  1992, n. 518, utilizzati
          esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che
          tali  programmi  non  contengano  suoni, voci o sequenze di
          immagini    in   movimento   tali   da   costituire   opere
          fonografiche,  cinematografiche  o  audiovisive intere, non
          realizzate  espressamente per il programma per elaboratore,
          ovvero  loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento
          dell'opera  intera  da  cui  sono tratti, che diano luogo a
          concorrenza   all'utilizzazione   economica   delle   opere
          medesime.  In  tali  ipotesi  la legittimita' dei prodotti,
          anche  ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-bis,
          e'  comprovata da apposite dichiarazioni identificative che
          produttori   e  importatori  preventivamente  rendono  alla
          S.I.A.E.
              4.  I  tempi,  le caratteristiche e la collocazione del
          contrassegno   sono   individuati   da  un  regolamento  di
          esecuzione  da  emanare  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in vigore della presente disposizione, sentite
          la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei
          termini    piu'    idonei    a   consentirne   la   agevole
          applicabilita',   la   facile  visibilita'  e  a  prevenire
          l'alterazione  e  la  falsificazione delle opere. Fino alla
          data  di  entrata in vigore del predetto regolamento, resta
          operativo  il  sistema  di  individuazione dei tempi, delle
          caratteristiche   e  della  collocazione  del  contrassegno
          determinatosi  sotto  la  disciplina previgente. Le spese e
          gli  oneri,  anche  per  il  controllo,  sono  a carico dei
          richiedenti  e la loro misura, in assenza di accordo tra la
          S.I.A.E.  e  le  categorie  interessate, e' determinata con
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
          il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
              5.    Il    contrassegno    deve    avere,    comunque,
          caratteristiche  tali  da  non  poter  essere trasferito su
          altro  supporto. Deve contenere elementi tali da permettere
          la  identificazione  del  titolo dell'opera per la quale e'
          stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del
          titolare  del  diritto  d'autore.  Deve  contenere altresi'
          l'indicazione  di  un  numero  progressivo per ogni singola
          opera   riprodotta   o   registrata   nonche'   della   sua
          destinazione  alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra
          forma di distribuzione.
              6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere
          affidata  anche  in  parte  al richiedente o ad un terzo da
          questi   delegato,   i   quali   assumono   le  conseguenti
          responsabilita'  a  termini  di  legge. I medesimi soggetti
          informano   almeno   trimestralmente   la   S.I.A.E.  circa
          l'attivita'  svolta  e  lo stadio di utilizzo del materiale
          consegnato.   Ai  fini  della  tempestiva  apposizione  del
          contrassegno,   fuori  dei  casi  in  cui  esista  apposita
          convenzione  tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore
          ha  l'obbligo  di  dare  alla  S.I.A.E.  preventiva notizia
          dell'ingresso  nel  territorio  nazionale  dei prodotti. Si
          osservano le disposizioni di cui al comma 4.
              7.  Nei  casi  di  cui  al  comma  6,  la S.I.A.E. e il
          richiedente   possono   concordare  che  l'apposizione  del
          contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa
          ai  sensi  del  comma 2, corredata dalla presa d'atto della
          S.I.A.E.
              8.  Agli  effetti dell'applicazione della legge penale,
          il  contrassegno  e'  considerato segno distintivo di opera
          dell'ingegno".

          Nota all'art. 1:
              -  Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
          1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
          2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.